Commissione europea: il subappalto italiano rischia un'ampia revisione

 Nel mirino l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in fase di offerta e il divieto di ulteriore subappalto

Non c’è solo la regola del tetto al subappalto (attualmente fissato al 40%) nel mirino di Bruxelles. Sono almeno altri due, in questa materia, gli aspetti sui quali la Commissione europea ha chiesto esplicitamente all’Italia di intervenire: l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in fase di offerta e il divieto di ulteriore subappalto. Su questo tema, insomma, si prospetta una riforma parecchio incisiva.

È il ragionamento che traspare tra le righe della circolare n. 20 del 2019 di Assonime, pubblicata ieri per analizzare le ultime importanti novità delle regole in materia di appalti pubblici: il decreto sblocca cantieri (Dl 32/2019) e la recentissima sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Ue, che ha dichiarato illegittima e incompatibile con la concorrenza ogni forma di limitazione ai subappalti (si veda Il Sole 24 Ore del 27 e 29 settembre).

La circolare ricorda i contenuti principali della sentenza: anche ammettendo «che una restrizione quantitativa del ricorso al subappalto possa essere funzionale a perseguire l’obiettivo» di contrastare le infiltrazioni criminali, «un divieto generale ed astratto, quale quello previsto dalla normativa italiana, di ricorrere al subappalto oltre una percentuale fissa», va oltre «quanto necessario al raggiungimento dell’ obiettivo e quindi non rispetta il principio di proporzionalità». Misure meno restrittive della concorrenza potrebbero essere idonee a «raggiungere l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano».

Ci sono, però, altri due passaggi delle norme italiane in tema di subappalto, oltre a quelli trattati dalla Corte di Giustizia, sui quali «la Commissione ha sollevato alcune ulteriori obiezioni» nella procedura di infrazione 2018/2273, come ricorda Assonime. Anche su questi, in sostanza, siamo a rischio di subire ulteriori richiami.

Si tratta dell’obbligo «di indicare nell’offerta la terna di subappaltatori, previsto dal Codice - spiega la circolare - anche qualora all’offerente ne occorrano meno di tre e ora sospeso in via temporanea». In questo caso, la Commissione ritiene che l’impostazione del Codice comporti una violazione del principio di proporzionalità. Rilievi analoghi sono stati mossi verso il comma 19 dell’articolo 105 del Codice, che «vieta in generale ai subappaltatori di fare a loro volta ricorso a ulteriori subappalti». Altro passaggio a rischio modifiche.