Dalle opere agli impianti, ecco le 21 lavorazioni alla base delle nuova revisione prezzi
Nell’elenco delle tipologie di opere omogenee anche scavi archeologici, strutture e gallerie. Un provvedimento del Mit stabilirà tempi e metodologie della rilevazione che sarà effettuata dall’Istat
Si va degli edifici (sia soggetti che non a tutela) alle opere di fondazione speciale, corredate da indagini geologiche e geotecniche, nelle 21 «tipologie omogenee di lavorazioni» che compongono la tabella degli indici di costo con cui verrà applicata la revisone prezzi riportata in vita dal nuovo codice appalti. L’elenco delle lavorazioni è stato definito nell’ultima riunione del tavolo convocato dal viceministro Edoardo Rixi, come anticipato in questo articolo.
Ora pubblichiamo invece la tabella delle 21 tipologie di lavorazioni omogenee che saranno alla base dell’aggiornamento dei prezzi degli appalti.
L’aggiornamento da parte della stazione appaltante dovrebbe avvenire in un modo quasi automatico sulla base di formule che dovranno essere inserite nei documenti di gara. Tenendo conto che l’indice deve essere messo in relazione, in maniera ponderata, con tutte le altre lavorazioni dell’opera.
Nell’elenco, oltre alle già citate opere edili, compaiono scavi archeologici, lavori di movimento terra, realizzazione di strutture, gallerie e diverse tipologie di impianti, tra cui anche quelli ferroviari. Come si vede non si tratta di singole lavorazioni, tanto meno di opere complete. Per cui di volta in volta bisognerà calcolare il peso di queste lavorazioni all’interno dell’opera complessiva per stabilire i vari scostamenti secondo una metodologia di calcolo che dovrà essere anche questa definita con il provvedimento del ministero delle Infrastrutture con cui si concluderà il lavoro del tavolo.
La revisione non coprirà tutto lo scarto economico dovuto all’eventuale aumento dei prezzi, L’articolo 60 del Dlgs 36/2023 prevede infatti che il meccanismo di revisione dei prezzi trovi applicazione nelle ipotesi di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell’importo complessivo dell’appalto originariamente previsto e nella misura dell’80% della quota dell’importo variato («in aumento o in diminuzione», si specifica nel codice, anche se la seconda ipotesi sembra un caso di scuola).
Anche sul calcolo del 5% di variazione, da includere o meno nel calcolo totale, ci si aspetta una parola definitiva dal provvedimento che uscirà alla fine dei lavori del tavolo. Con il medesimo provvedimento si definirà e si aggiornerà la metodologia di rilevazione e dovrà essere indicato anche l’ambito temporale di rilevazione degli scostamenti dei vari prezzi da parte dell’Istat.