È quanto precisa il Tar Campania promuovendo l’operato di una Pa che ha accolto l’integrazione dei documenti relativi alla capacità tecnico-professionale
L’istituto del soccorso istruttorio deve ritenersi ammissibile per colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali in quanto la procedura di gara deve mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio, in generale, tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.
Questo è quanto è stato disposto dal Tar Campania, sez. II, n. 855/2025. Trattasi di una pronuncia che si riferisce ad una procedura di gara indetta sotto la vigenza del Dlgs n. 36/2023 che può essere confermata anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 209/2024, decreto correttivo e integrativo del codice di contratti pubblici vigente.
In particolare, è stata indetta una procedura di gara europea aperta per accordo quadro triennale per la fornitura del servizio di ristorazione scolastica all’esito della quale una candidata ha presentato ricorso al Tar impugnando il provvedimento di aggiudicazione. La ricorrente contestava, tra l’altro, l’illegittimità dell’ammissione con riserva dell’aggiudicatario e l’ammissione del soccorso istruttorio in ragione della mancata dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale. La società aggiudicataria non solo non aveva fornito prima prova circa il predetto requisito, ma non ne aveva neanche dichiarato il possesso in sede di Dgue. Inoltre, trattandosi di un requisito di ordine speciale riportato nell’art. 100 del Dlgs n. 36/2023, il soccorso istruttorio non avrebbe dovuto essere richiesto.
Il Collegio rileva che nella lex specialis era previsto che la stazione appaltante potesse verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fvoe nonché ricorrendo al soccorso istruttorio per sanare incompletezze della documentazione relativa alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione col limite «del divieto di integrare l’offerta tecnica e quella economica». L’amministrazione ha preferito ricorrere al soccorso istruttorio anziché al Fvoe in quanto era consentito nella lex specialis. La giurisprudenza in merito ha chiarito che «Non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. L’istituto del soccorso istruttorio deve, infatti, ritenersi ammissibile al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali in quanto la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all’Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio in generale tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili».
Non può pertanto accogliersi la doglianza del ricorrente sull’omissione giustificativa dell’esclusione dell’impresa sia perché la documentazione contrattuale rilevante era reperibile tramite l’accesso al Fvoe sia perché il soccorso istruttorio non era precluso.