Il Mit risponde ai dubbi delle stazioni appaltanti sulle regole da applicare nelle intese sugli appalti da aggiudicare durante un dato periodo
Con una serie di nuovi pareri (datati 30 gennaio 2025), l’ufficio legale di supporto del Mit fornisce una serie di riscontri ad altrettanti requisiti circa i rapporti tra l’accordo quadro la rotazione, le cauzioni definitive ed il versamento del contributo di gara all’Anac.
Accordo quadro e rotazione
Una delle prime questioni (risolta con il parere n. 3216/2025) riguarda i rapporti tra accordo quadro e rotazione. Nel quesito si chiede se nell’ipotesi «di acquisto di materiale informatico per mezzo di adesione ad accordo quadro Consip» sia possibile (o meno) procedere con un successivo affidamento diretto allo stesso operatore economico anche per l’acquisto di materiale informatico non compreso nell’accordo.
Nel parere si ricorda che gli accordi quadro non sono procedimenti/procedure di affidamento/aggiudicazione, ma metodi semplificati – e vincolanti in condizioni predefinite (si pensi in certi casi all’adesione alla convenzione Consip). Nel caso di affidamento di beni non compresi nell’accordo, la fattispecie sostanzia un nuovo affidamento «estraneo» alla convenzione che «deve essere regolato secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici».
Si deve distinguere, quindi, l’acquisto di materiale ulteriore compreso nell’accordo (per cui non si pone un problema di rotazione) dall’acquisto «estraneo» alla convenzione/accordo con il medesimo affidatario.
Spiega il Mit che se «il materiale aggiuntivo non sia previsto nell’accordo quadro l’affidamento successivo non può essere considerato una mera estensione dell’accordo quadro; si tratta invece di un nuovo affidamento». Pertanto, se si opera nel sottosoglia occorrerà applicare la rotazione, nel caso di aggiudicazione sopra soglia occorrerà procedere con le procedure ordinarie.
Si rammenta infine che ogni deroga alla rotazione deve avere una puntuale (oggettiva) motivazione oggi – nel riaffido allo stesso operatore economico –, addirittura aggravata con il nuovo comma 4 dell’articolo 49 innestato dal decreto legislativo 209/2024 (il Correttivo).
Accordo quadro e garanzie
Il parere n. 3247/2025 risponde alla richiesta se, nel caso «di accordo quadro con unico operatore, (…) per un importo a base d’asta inferiore alle soglie europee (…), la garanzia definitiva viene richiesta in base all’art. 117 del Codice, (…) oppure, trattandosi comunque di una procedura sotto soglia, si» debba applicare l’art. 53, co.4.
Nel caso di specie, chiarisce l’ufficio di supporto, trattandosi di accordo quadro di importo sotto la soglia comunitaria, le disposizioni applicabili – che guidano verso la soluzione del problema –, sono quelle del micro sistema appositamente predisposto per gli affidamenti/aggiudicazione del sottosoglia.
Pertanto la disposizione applicabile è quella del comma 4 dell’articolo 53 in cui si puntualizza che «in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale».
Previsione, anch’essa, che deve essere applicata con il «filtro» del principio del risultato (e quindi dell’adeguatezza/proporzionalità), indicatore guida per il Rup.
Accordo quadro e contributo sulla gara
Ulteriore riscontro, anche in questo caso evidente, viene fornito con il parere 3189/2025 circa la corretta applicazione delle disposizioni in tema di contributo sulla gara. Nel quesito si chiede se sia corretto determinare il contributo in argomento impegnando «i fondi solo con riferimento all’importo dell’accordo quadro e non anche per i singoli contratti attuativi».
Nel parere si precisa che il contributo sulla gara riguarda direttamente l’accordo quadro e quindi l’importo complessivo di questo e non i singoli contratti attuativi. Quanto evidenziato, si spiega, «è in linea con le indicazioni Anac, che non richiedono l’impegno di fondi aggiuntivi per ciascun contratto attuativo separato».
Il contributo, ovviamente, è dovuto una volta sola visto che è calibrato sull’importo massimo/complessivo dell’accordo quadro ed i «contratti attuativi, se privi di una nuova competizione (es. rilancio), non comportano ulteriori obblighi di contributo».
Il Mit aggiunge anche, ovviamente, che l’impegno relativo al contributo deve essere effettuato al momento della gara iniziale.