Skip to main content

Deve ritenersi a tutti gli effetti ammesso il soccorso istruttorio nel caso di un DGUE compilato in maniera incompleta.

Lo ha puntualizzato il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza n. 259 del 7 febbraio 2025.

 

Il caso affrontato

Nel caso analizzato dai giudici una Stazione Appaltante aveva indetto una procedura d’appalto finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento ad un unico operatore economico del servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara hanno partecipato due operatori economici.

Contro il provvedimento di aggiudicazione è stato proposto gravame.

Tra i vari motivi di censura la ricorrente aveva sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria avendo quest’ultima dichiarato nel DGUE di non poter confermare che in passato non si era resa responsabile di false dichiarazioni; ciononostante, per sanare la mancanza di tale requisito, sarebbe stato illegittimamente attivato il soccorso istruttorio.

 

Le indicazioni della giurisprudenza

Come evidenziato dal Collegio, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’inesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima l’esercizio del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1039).

Risponde, infatti, al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, la regola secondo cui l’amministrazione, in sede di procedura ad evidenza pubblica, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l’esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis.

 

La soluzione del caso concreto

Secondo i giudici era evidente che, nel caso di specie, si trattasse proprio di una errata/incompleta compilazione del DGUE.

Infatti, il Concorrente, dapprima, aveva dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, ma poi non aveva fornito informazioni al riguardo, evidenziando una incoerenza nelle dichiarazioni rese, che aveva legittimamente indotto la Commissione a chiedere chiarimenti.

Peraltro, non emergevano elementi per supporre che il Concorrente si fosse, davvero, reso responsabile in precedenti occasioni di false dichiarazioni.

In definitiva, secondo i giudici il motivo di ricorso era infondato, avendo la Commissione fatto corretta applicazione di pacifici orientamenti giurisprudenziali in base ai quali:

– il DGUE risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio (tra le varie sentenze si veda Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066);

– chiarimenti possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti, trattando i candidati “in maniera uguale e leale” (cfr. C.G.U.E. 10 maggio 2017, in C-131/16) in conformità all’art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE, per il quale “se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.

 

Conclusioni

Coerentemente con le regole esposte, il Collegio ha respinto il ricorso, dando applicazione ai principio di tutela dell’affidamento che si basa sul reciproco comportamento ispirato a buona fede, nonché al principio di fiducia che deve guidare le scelte e le valutazioni della p.a. in conformità al principi di risultato.