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Nuovo intervento Anac a valle delle novità introdotte dal Correttivo sulle tutele dei contratti di lavoro applicati al personale impiegato negli appalti

Le stazioni appaltanti devono escludere dalle gare le imprese che applicano al personale impiegato nell’appalto contratti collettivi di lavoro (Ccnl) non allineati alla propria natura giuridica e senza neppure garantire le stesse le stesse tutele economiche del contratto nazionale indicato negli atti di gara. È la nuova precisazione che arriva dall’Anac in una materia, quella delle equivalenze dei contratti collettivi di lavoro impiegati negli appalti, su cui è intervenuto il Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) con modifiche che stanno facendo molto discutere imprese e amministrazioni, anche per l’aggravio di procedure e responsabilità scaricato sui Rup in sede di gara.

Già con il parere di precontenzioso n.14 del 14 gennaio 2025 (di cui abbiamo dato notizia anche su questo giornale) l’Anac si era occupata del tema, nel tentativo di fornire una bussola ai Responsabili del progetto, provando a chiarire come eseguire le verifiche di equivalenza tra contratti, dopo l’entrata in vigore del Correttivo. Ora con un nuovo parere di precontenzioso (n. 32, approvato dal Consiglio dell’Autorità lo sorso 5 febbraio) l’Anticorruzione ribadisce le indicazioni e chiarisce che in caso di mancata equivalenza del contratto applicato al personale, rispetto a quello indicato nel bando, non ci sono alternative all’esclusione dell’impresa.

«L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, Edr, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel Ccnl indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito».

Il caso fa riferimento a una richiesta di parere in merito al servizio di manutenzione dei presìdi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio presso l’Università degli Studi di Pavia.

L’Autorità ha bocciato le scelte della stazione appaltante che aveva deciso di aggiudicare l’appalto a un’impresa che applicava al proprio personale il contratto metalmeccanico artigiani, pur non avendo i requisiti per dichiararsi impresa artigiana. Senza contare che il contratto scelto non garantiva al personale le medesime tutele assicurate dal Ccnl metalmeccanico industria indicato negli atti di gara. Per Anac, «la Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad escludere dalla gara» l’impresa. .

Ricostruendo le norme l’Autorità ricorda che «il secondo comma dell’art. 11 del nuovo Codice Appalti, obbligando le Stazioni appaltanti ad indicare già nel bando di gara il Ccnl applicabile, e il successivo comma 3, nella parte in cui onera il concorrente all’indicazione nell’offerta del Ccnl applicato al personale impiegato nell’appalto, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico e alla giurisprudenza in tema, che non prevedeva simili indicazioni nell’ambito dell’offerta». «La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4 – si legge sempre nel parere di precontenzioso – segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare, nei casi di indicazione di un diverso Ccnl, prima dell’aggiudicazione».

Nel parere vengono anche indicati ribaditi i passaggi, già indicati nel parere rilasciato a gennaio, che le stazioni appaltanti devono seguire per verificare l’equivalenza dei vari contratti. Il primo passaggio è controllare «se i due Ccnl (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sotto settore e il Ccnl indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica». «Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo – si spiega ancora – la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due Ccnl, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (Edr); d) eventuali mensilità aggiuntive; e)eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del Ccnl indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del Ccnl indicato negli atti di gara».