Illegittimità  della clausola territoriale: l'ANAC dispone l'annullamento della gara

 Attraverso la delibera del 10 gennaio 2024, n. 1, l’ANAC ha rivolto un invito ad una società di servizi comunali della Lombardia, disponendo l’annullamento di tutti gli atti di gara riguardanti il servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

Il caso

L’ANAC suggerisce “l’annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati, compresi i provvedimenti di aggiudicazione), stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis esposti in parte motiva, il primo dei quali riconducibile alla fattispecie legittimante”.

L’Autorità, inoltre, “raccomanda in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati”. A tal proposito, vengono assegnati 20 giorni “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.

I rilievi

Ad essere messa in discussione dall’ANAC è la legittimità della cosiddetta clausola territoriale del disciplinare della gara, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa. La clausola è ritenuta dall’ANAC “illegittima e limitativa della concorrenza”.

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