Appalti Pnrr, esecuzione anticipata ok anche senza provvedimento di aggiudicazione

 In un parere l’Autorità ricorda che per questi appalti operano sempre le corsie preferenziali del decreto semplificazioni

 Per il Pnrr/Pnc è sempre prevista ed ammissibile l’esecuzione anticipata dell’appalto nelle more della verifica positiva sul possesso dei requisiti e quindi anche in assenza di provvedimento formale di aggiudicazione. In questo senso l’Anac con la recente deliberazione n. 51/2024

L’istanza
L’istanza all’Anac, per la soluzione di controversia ex art. 220 del nuovo codice, viene posta dall’aggiudicataria di un appalto di lavori finanziato con i fondi del Pnrr. L’aggiudicatario si lamenta dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante ed in particolare della richiesta di avviare anticipatamente l’esecuzione dell’appalto senza che il Rup avesse chiesto documentazione, per la stipula del contratto, e senza che lo stesso RUP avesse adottato un provvedimento formale di aggiudicazione. La stazione appaltante replica che in realtà il disciplinare conteneva delle specifiche clausole di richiesta ad una immediata disponibilità degli operatori «ad iniziare subito le prestazioni lavorative, anche nelle more della stipulazione del contratto d’appalto, qualora ciò possa essere richiesto».

Non solo, la stazione appaltante puntualizza che nel caso di specie si è in presenza di appalto finanziato con fondi Pnrr con la conseguenza che la consegna anticipata «è sempre consentita e prevista per legge e in ogni caso in tutti i documenti di gara era precisato che si sarebbe provveduto alla gara nell’urgenza conseguente ai termini di Pnrr, al fine di rispettare le tempistiche dell’intervento».

Il problema posto, quindi, sintetizza l’Anac nella deliberazione è se l’amministrazione possa o meno pretendere l’esecuzione anticipata dell’appalto «in assenza di un formale provvedimento di aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, se sia legittimo il provvedimento di revoca adottato a seguito della contestata inerzia della società istante pur a seguito di numerosi solleciti formali e non».

Il riscontro
In delibera si rammenta la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 225 del nuovo codice secondo cui agli appalti del Pnrr/Pnc, in sintesi, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023 e del DL 13/2023 (che richiama il DL 76/2020 con norme applicabili fino al 30 giugno 2024).

Tra questi richiami è presente anche il riferimento all’articolo 8, comma 1, lett. a) del Dl 76/2020 secondo cui per le gare finanziate con i fondi del Pnrr « è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza (…) nelle more della verifica dei requisiti (…), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».

In pratica, per il Pnrr/Pnc opera una dinamica opposta a quella prevista nel nuovo codice (ma anche nella disciplina del 2016) secondo cui non solo la consegna anticipata deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti ma tale verifica condiziona la stessa adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace può essere formalizzato (ai sensi dell’articolo 17, comma 5) solo dopo l’esito positivo della verifica sui requisiti.

Questo condizionamento sull’aggiudicazione non si applica agli appalti del Pnrr/Pnc nel senso che per questi, ai sensi della disciplina semplificata dei decreti emergenza, la consegna anticipata può avvenire anche senza provvedimento formale di aggiudicazione visto che il legislatore la consente anche nelle more della verifica dei requisiti.

Non risultano fondate, puntualizza l’Anac, neppure le contestazioni dell’affidatario circa la fondatezza dei provvedimenti di revoca considerato che la stazione appaltante, al di là del mancato avvio del procedimento amministrativo, ha effettuato tutta una serie di diffide formali «per consentire la consegna anticipata dei lavori (che) erano già di per sé molto chiare nel sottintendere quale sarebbe stata la conseguenza di un rifiuto o di un ulteriore silenzio».

In questo senso, quindi, conclude l’Anac non è stato vulnerato neppure il principio del contraddittorio (il diritto di difesa) visto che l’operatore economico ha avuto modo di esporre le proprie ragioni che sono state ritenute infondate.