TAR Campania – Napoli, sez. I, sentenza n. 2616 del 28 marzo 2025
Non può essere estromesso dalla procedura selettiva colui che si sia attenuto al modello di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante.
Lo ha chiarito il TAR Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 2616 del 28 marzo 2025.
Il caso affrontato
In una gara d’appalto, finanziata con fondi PNRR, per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di rigenerazione urbana, la seconda graduata aveva impugnato, il provvedimento di aggiudicazione, chiedendo il subentro nell’appalto e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Tra le molteplici censure sollevate, figurava l’illegittimità dell’aggiudicazione derivante dalla mancata dichiarazione da parte dell’aggiudicataria degli obblighi relativi all’assunzione di giovani e di personale femminile.
Le osservazioni dei giudici
Il Collegio ha evidenziato che nel disciplinare di gara era stabilito che la domanda doveva essere presentata “secondo il modello di cui all’Allegato A – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative”.
Nel disciplinare era inoltre previsto che “Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (…) di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”.
A parere del Collegio, anche se nella domanda mancava una dichiarazione espressa dell’assunzione di tale obbligo in esame, il Collegio ha ritenuto che l’obbligo fosse stato comunque assunto.
Infatti, il disciplinare prevedeva che “In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l’operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare la pertinente Documentazione Amministrativa nell’ambito della busta telematica «Busta A – Busta Amministrativa». L’operatore economico utilizza la Piattaforma https://www.acquistinretepa.it/ per compilare o allegare la seguente documentazione: 1) Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative».
La controinteressata aveva seguito tale procedura sequenziale.
L’Impresa aveva presentato effettivamente la domanda utilizzando tale modello di cui all’Allegato A, nel quale però non era preimpostata la dichiarazione di assunzione dell’obbligo in esame, né era prevista una casella su cui apporre la spunta per l’assunzione dell’obbligo.
Nondimeno, tuttavia, nel citato Allegato A la controinteressata aveva dichiarato “di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute”, così accettando anche la previsione del disciplinare relativa all’impegno a rispettare le assunzioni femminili e giovanili.
Conclusioni
Ad abundantiam i giudici hanno osservato che “l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda” (si vedano: Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; V, 2 dicembre 2015, n. 5454).
Per le ragioni esposte, il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato.
La sentenza consente di affermare il principio in base al quale il legittimo affidamento del concorrente non può comportare l’esclusione della procedura, tanto più se, nella sostanza, abbia comunque reso le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara.